Art. 2.
(Associazioni musicali bandistiche e associazioni per l'insegnamento della pratica musicale).

      1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a sostenere le associazioni musicali bandistiche e le associazioni per l'insegnamento della pratica musicale, di seguito denominate «associazioni», riconosciute, in applicazione dei princìpi di cui all'articolo 1, come importanti realtà socio-educative delle comunità locali.
      2. Per usufruire delle agevolazioni tributarie previste dall'articolo 3, le associazioni devono essere in possesso della qualifica di «associazione musicale bandistica» o di «associazione per l'insegnamento della pratica musicale», attribuita dal Ministro per i beni e le attività culturali su istanza delle associazioni interessate. All'istanza deve essere allegata la dichiarazione del sindaco di cui al comma 3, unitamente a copia dello statuto dell'associazione richiedente.

 

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      3. Ai fini dell'attribuzione della qualifica di cui al comma 2, le associazioni interessate devono possedere i seguenti requisiti, il cui accertamento, da effettuare mediante apposita dichiarazione scritta, è demandato al sindaco del comune in cui le associazioni hanno sede:

          a) essere legalmente costituite sotto forma di associazioni musicali senza scopo di lucro per lo svolgimento di attività musicali a carattere amatoriale e avere uno statuto contenente le clausole previste del comma 8 dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

          b) essere formate da strumentisti a fiato e a percussione o da soci frequentanti i corsi di pratica musicale ed eventualmente anche da altri soci;

          c) svolgere attività didattico-formativa a favore dei soci;

          d) organizzare attività di promozione e diffusione della cultura musicale anche attraverso manifestazioni concertistiche aperte gratuitamente al pubblico;

          e) essere riconosciute quali associazioni di interesse culturale-musicale dal comune in cui hanno sede.

      4. Il Ministro per i beni e le attività culturali, entro un mese dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 2, emette il provvedimento di accoglimento o di rigetto dell'istanza stessa, dandone comunicazione scritta e motivata alle associazioni interessate. Decorso inutilmente tale termine, la richiesta si intende accolta.
      5. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituita un'anagrafe nella quale sono iscritte le associazioni che hanno ottenuto la qualifica di cui al comma 2. L'attribuzione della qualifica è rinnovata ogni tre anni previa verifica del permanere dei requisiti previsti dal comma 3 effettuata dal sindaco del comune in cui hanno sede le associazioni interessate.

 

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